Per iniziare a raccontarvi la storia dei diritti delle donne voglio partire da un celebre film che probabilmente conoscete: Sedotta e abbandonata.
Sarà certamente capitato di vederlo, quantomeno ne avrete sentito parlare, ne saprete l’esistenza, no?
Si tratta di un teatro nel teatro che regala abbondanti risate e lascia spazio a importanti riflessioni su un contesto sociale che per alcuni versi risulterebbe desueto ma, per molti altri, è profondamente attuale.
Povera la protagonista del film che, in un pesante pomeriggio di studio, viene tentata dalle lusinghe di un uomo (nonché promesso sposo “forzato” della sorella) e, sebbene provi a resistergli, presa ed accecata dall’Amore traditore, cade in errore, insomma, ci crede.
In buona fede lei, mosso da passioni carnali lui.
Quante finzioni verranno poi escogitate per nascondere l’accaduto, persino mettere in scena un finto rapimento della fanciulla a scopo di violenza per poi farla maritare col finto rapitore ma vero congiunto carnale il quale, nel frattempo l’aveva ripudiata.
Lo stesso, dopo averla posseduta, l’aveva ritenuta donna “facile”.
La fuitina
Nella pratica, laddove la lingua parla, il velo della bugia deve calare sulla verità e lasciare spazio alla famosa “fuitina” (in gergo calabrese diremmmo “ammuccia cumpari ca tuttu pari”).
Sulla fuitina noi vogliamo soffermarci.
Una pratica socialmente accettata se viene messa in scena da due giovani innamorati per sfuggire ai matrimoni combinati (ahi l’amore disperato!) o all’endogamia*.
* Il costume che impone di contrarre matrimonio all’interno del proprio gruppo sociale
Una pratica condannata, invece, qualora sia utilizzata per nascondere una più grave circostanza di rilievo penale: la violenza carnale.
Questioni di Diritto
Nel codice penale del nostro ordinamento giudiziario veniva previsto il cosiddetto matrimonio riparatore e veniva regolamentato dall’art. 544 che così recitava: Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio che l’autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
Nella sostanza chi si macchiava di violenza carnale poteva estinguere il reato sposando la vittima.
Ciò veniva sollecitato soprattutto dai famigliari della vittima nel convincimento che l’onore perduto sarebbe tornato. Chi se ne fregava del pensiero della summenzionata.
Solo nel 1994 la violenza carnale diventa reato contro la persona, prima veniva riconosciuto come reato solo contro la pubblica morale dunque lo stupro non offendeva il corpo della donna.
Ah l’onore!
Tornando all’Onore avrete certamente sentito parlare anche del film Divorzio all’italiana che nel 1962 al Festival di Cannes, vinceva il premio come miglior commedia, otteneva anche tre candidature all’Oscar e la statuetta per la miglior sceneggiatura originale.
Certo originale la sceneggiatura, un cliché il racconto.
Ah l’onore!
Dal Codice Rocco…
Quell’onore difeso e regolamentato dall’art.587 del Codice Penale Rocco (periodo fascista) che così recitava: Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
Nella sostanza, quel vile atto che avrebbe disonorato la persona, permetteva uno sconto di pena alla stessa.
È inutile dire che il film si diletta a giocare su alcune situazioni: il marito innamorato di un’altra donna allo scopo di liberarsi della mogie prova a beccarla in flagrante con l’amante e ucciderla.
Entrambi volevano essere liberi, forse parlarsi chiaramente avrebbe evitato tanti tentativi di omicidio nonché l’omicidio finale.
Con la Legge 442 del 10/08/1981 veniva abrogata la norma sul delitto d’onore e quanta storia è passata sotto i ponti prima che si arrivasse ad una abrogazione.
Per molti aspetti si potrebbe affermare che le ipocrisie culturali ma anche le realtà sociali abbiano portato a commettere delitti e a camuffare molte verità.
… al Codice Rosso
La Legge n.69 del 2019 , conosciuta come “Codice Rosso” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 173/2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2019.
Tale Legge mira a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere.
Intervenendo sul codice penale e sul codice di procedura penale intende velocizzare l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, inasprire le pene per alcuni delitti e introdurre nuove fattispecie di reato:
– Revenge porn
“Viene introdotto all’art. 612-ter c.p., dopo il delitto di stalking, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, noto come Revenge Porn”.
– Reato di costrizione o induzione al matrimonio
“viene introdotto all’art. 558 bis il delitto di costrizione o induzione al matrimonio”
– Violazione allontanamento dalla casa familiare
“All’art. 387-bis c.p. si introduce il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamentento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.”
– Reato di sfregio
“viene introdotto all’ art.583-quinquies c.p. il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”.
Le pene, poi, si sono inasprite per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale.
Tra le novità procedurali occorre segnalare la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in modo da consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva adottata attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici come il braccialetto elettronico.
E per il futuro?
Come si è arrivati ad un cambiamento di tutela rafforzativo nei riguardi della donna? E’ possibile una marcia indietro? C’è il rischio che si cada nell’eccesso e si capovolga lo specchio? Siamo arrivati a un giusto equilibrio?
Leggi anche: Olympe de Gouge: la donna che sfidò Robespierre.
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