Libertà di religione, l’insidia di una legge locale al diritto costituzionale

Libertà di religione

Uno dei diritti fondamentali della nostra costituzione riguarda la libertà di religione ed è citato nell’articolo 19:

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.

Il caso

In Lombardia, però, vi sono stati dei casi in cui una legge locale non ha consentito la costruzione di edifici religiosi contravvenendo, di fatto, alla Costituzione.

È il caso dei Comuni di Sesto Calende (VA) e Primo Castano (MI) che hanno negato la costruzione di luoghi di culto avvalendosi di una legge regionale.

Entrambi i Comuni hanno giustificato la scelta basandosi sulla mancanza dei necessari strumenti urbanistici (P.A.R. e P.G.T.) presso le rispettive Amministrazioni.

Infatti la mancanza di tali strumenti diventa condizione essenziale per poter costruire edifici religiosi secondo una legge della Regione Lombardia del 2015.

Si tratta, nello specifico, dell’art. 72 della legge regionale lombarda n.12/2005 come modificato dall’art. 1 della legge regionale n. 2/2015.

Tale scelta ha portato le Associazioni Religiose di credo Islamico “Ticinese” e “Madni” a proporre due ricorsi al TAR della Lombardia nel 2011 e nel 2016.

La sentenza

L’iter ha avuto il suo epilogo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2 dicembre 2019 che dichiara incostituzionali le norme della Regione Lombardia.

La sentenza si articola, sinteticamente, su tre presupposti: il diritto costituzionale, la competenza locale e il regime differenziato applicato ai luoghi di culto.

  1. La libertà di religione implica il diritto di disporre di spazi adeguati a poterla concretamente esercitare.
  2. La costruzione dei luoghi di culto non sia relegata all’assoluta discrezione delle Amministrazioni.
  3. I luoghi di culto non possono essere soggetti a norme che le differenzino rispetto alle altre opere pubbliche (scuole, ospedali, ecc).

Conclusioni

Questa vicenda, non solo sottolinea l’importanza del rispetto dei nostri valori costituzionali, implica altresì una profonda riflessione sulle libertà individuali e sulla diversità.

A tal proposito concludiamo l’articolo con un pensiero di Charles Evans Huges, politico e giurista statunitense:

Quando perdiamo il diritto ad essere diversi perdiamo il privilegio di esser liberi

Leggi l’articolo originale su Diritto e Persona

By Bruno Tigano

E’ avvocato, con esperienze in studio legale professionale ed ufficio legale di ente pubblico. E’ esperto e consulente in tema di contratti per l’industria agroalimentare. Ha la passione per i viaggi e la fotografia cui si dedica spesso per reportage da zone dell’Europa dell’est, Sudamerica, India ed altri paesi . Di tale paesi segue gli aspetti socio-culturali attinenti alle popolazioni povere costrette a gravi disagi familiari ed alla migrazione. Scrive articoli per il sito www.dirittoepersona.it sul tema dei diritti civili .

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